venerdì 13 gennaio 2012

ESCLUSIVO - Multe e notifiche via raccomandata: l'Avv. Sances fa chiarezza in merito

Nei giorni scorsi molti blog e pagine Facebook hanno pubblicato articoli (qui uno dei tanti) che sostengono che "un giudice ha dichiarato nulle tutte le "multe via raccomandata" e le notifiche eseguite da Equitalia"; articoli che fanno riferimento a un commento dell'Avv. Matteo Sances, che nei giorni scorsi è intervenuto anche sulle colonne de "Il Giornale". La grande mole di articoli pubblicata dai vari blog, spesso con l'aggiunta di commenti dei blogger, talvolta in contrasto tra loro, sembra aver generato una certa confusione tra gli utenti, visto che in diversi ci hanno scritto chiedendoci chiarimenti su "cosa ha sancito la sentenza in oggetto e come devono procedere".

Vista l'estrema delicatezza dell'argomento, abbiamo scritto una email allo Studio legale Sances, chiedendo all'Avvocato la disponibilità per spiegarci brevemente come stanno le cose, ovvero cosa ha sancito la sentenza citata nell'articolo, in modo facilmente comprensibile.


L'Avv. Sances - che ringraziamo pubblicamente - ci ha risposto in modo davvero tempestivo: di seguito pubblichiamo la sua risposta esaustiva risposta.
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Gent.le Dott. Raffa,
l’articolo da Lei indicato si riferisce ad un mio recente commento ad una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sent. n.75/26/11), la quale si occupa di un aspetto particolare del rapporto tra il Concessionario della riscossione e il contribuente.
Tale sentenza, infatti, chiarisce cosa deve fare Equitalia per provare la corretta notifica delle cartelle.

Il caso di specie riguardava la contestazione di un contribuente che riteneva illegittima l’ipoteca iscritta sul suo immobile poiché non era mai venuto a conoscenza del debito tributario, attraverso la precedente corretta notifica delle cartelle esattoriali (in pratica, l’azione del fisco inizia dapprima con la notifica delle cartelle esattoriali e successivamente, in caso di mancato pagamento, può continuare con l’iscrizione ipotecaria, il pignoramento mobiliare o immobiliare ed infine la vendita del bene).

Ebbene, a seguito di tale contestazione in giudizio da parte del contribuente, il concessionario della riscossione non provava la correttezza del proprio operato poiché oltre alla ricevuta di ritorno della cartella (o la relata di notifica) non produceva anche la cartella medesima.

Ebbene, tale comportamento se da una parte prova la ricezione di un atto dall’altra non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso.

Ciò è stato specificato a chiare lettere anche da altre pronunce, tra cui è bene citare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10, quella della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09 ed infine quella del Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10 (tutte visibili su http://www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).

In particolare, quest’ultima sentenza chiarisce espressamente che “l’Ente incaricato per la riscossione, ha sempre l’obbligo di produrre l’atto a cui si è fatto riferimento (nella specie la cartella esattoriale)” ed ancora, relativamente alla contestazione del contribuente, specifica che “E’ come se il debitore cambiario, prima di pagare il credito vantato dal presunto creditore, chiede con diritto di essere posto a conoscenza del titolo cambiario da lui sottoscritto in forma autografa ed il creditore che ne richiede il pagamento ha l’obbligo di esibire il titolo”.
Il Giudice di Pace, infine, in riferimento alla mancata esibizione della cartella, chiarisce ancora che “Tanto meno va considerata prova a tutti gli effetti la copia della cartolina di avvenuta notifica della cartella esattoriale, senza la produzione della cartella medesima…”.

Spero di essere stato sufficientemente chiaro.

Distinti saluti.

Avv. Matteo Sances

Studio Legale Tributario Sances

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