venerdì 4 febbraio 2011

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VOX POPULI




Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art.1
E' costituita l'associazione culturale VOX POPULI.
L'Associazione ha sede in Sesto S.Giovanni (MI) via Venezia 25
ed ha durata illimitata.
Art. 2
L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di promuovere e diffondere una visione comunitaria della Politica e dei Movimenti (politici, artistici e culturali) dalla Fondazione d’ Italia ad oggi.
Art.3
L'Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura, l'arte e il nuovo modo di fare politica, ispirando la sua attività ai valori umani e patriottici.
In particolare l'Associazione si propone di:
a) facilitare l’incontro tra le istituzioni civili e i cittadini, attraverso le molteplici richieste avanzate dal territorio;
b) favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni, privati, ecc.;
c) valorizzare le tradizioni popolari e culturali;
d) partecipare alla realizzazione di iniziative sociali a sostegno e difesa delle famiglie e contro ogni forma di degrado del territorio.
e) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione e sostegno dell’identità nazionale;
f) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell’Associazione.

Titolo Il
I SOCI

Art. 4
Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino Io Statuto e intendano partecipare all'attività associativa, i soci si dividono in Fondatoti, Ordinari e Onorari.
Art. 5
La qualifica di socio Ordinario si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. La partecipazione dei soci Ordinari all'Associazione non potrà essere temporanea, i soci Onorari sono deliberati dai soci Fondatori e a titolo gratuito.
Art. 6
I soci Fondatori e Ordinari hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
Art. 7
Tutti i soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, i soci Fondatori e Ordinari di corrispondere le quote associative, promuovere volontariamente iniziative, obiettivi e finalità dell’Associazione nelle forme approvate dagli organi sociali.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario
Art. 8
La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.
Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.
La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.
La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta dei Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.
Art. 9
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.


Titolo III
L'ASSEMBLEA

Art. 10
Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Art. 11
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno (oppure ogni due dalla fondazione) per l'approvazione del rendiconto, per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l'Associazione si prefigge. E' convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci Fondatori e Ordinari, purché in regola con i versamenti delle quote associative, con almeno un anno di partecipazione dalla data di iscrizione.
Art. 12
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci per posta o via mail. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
Art. 13
Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci Fondatori e Ordinari, purché in regola con il pagamento delle quote associative, con almeno un anno di partecipazione dalla data di iscrizione, i soci Onorari non hanno diritto di voto.

Art. 14
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’art. 15 comma 2.
Art. 15
L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto: ogni anno (oppure ogni due dalla fondazione) elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.
Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante comunicazione scritta (posta o via mail).

Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
Art. 16
lì Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri; tutti i componenti durano in carica un anno (oppure ogni due dalla fondazione) e possono essere rieletti.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
a) stabilire annualmente il calendario delle attività culturali e sociali.
b) fissare la data dell'assemblea annuale;
c) redigere il rendiconto annuale;
d) predisporre la relazione dell'attività svolta;
e) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
f) adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
g) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
h) proporre all'Assemblea l'espulsione di soci;
i) formulare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Art. 18
lì Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere.
Art. 19
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.
Le cariche direttive sono a titolo gratuito.

Titolo V
IL PATRIMONIO
Art. 21
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. E' sancita la non trasmissibilità delle quote associative, ad eccezione dei trasferimenti a causa morte, e la loro non rivalutabilità.
Art. 22
L'esercizio sociale ha durata annuale (oppure ogni due dalla fondazione), dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.
Art. 23
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta dei Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal l'art. 15, secondo comma.
Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



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