Dal prossimo 31 dicembre 2012, Equitalia non sarà più l’ente di riscossione dei Comuni (e delle società controllate dai Comuni): il recente decreto contenente misure urgenti per l’economia [1] ha infatti disposto che, per il recupero delle imposte locali, non vedremo più le vecchie cartelle di Equitalia. Al loro posto, i tributi dovranno essere riscossi da società in house(appartenenti cioè agli stessi Comuni) o da soggetti esterni che avranno firmato un’apposita convenzione con i municipi italiani.
Tuttavia, non è detto che il nuovo regime si risolva in un vantaggio per i contribuenti. Anzi!
La partita si gioca, infatti, sull’aggio di riscossione posto a carico del contribuente: ossia su quella somma che il debitore deve pagare e che va a finire al soggetto riscossore, come compenso per il suo intervento. Insomma, la cosiddetta “percentuale” per il recupero.
Attualmente, l’aggio sulla riscossione riconosciuto a Equitalia è pari al 9% [2] delle somme iscritte a ruolo, di cui il 4,65% a carico del debitore e il 4,35 a carico del Comune. Ma se la cartella viene pagata dal contribuente dopo 60 giorni, tutto l’aggio ricade sul cittadino.
Nel caso di riscossione mediante soggetti diversi da Equitalia, la legge non indica quale debba essere l’aggio, ma impone solo che il nuovo regime non comporti costi aggiuntivi per il contribuente, senza però specificare rispetto a quale parametro vada fatto tale confronto [3].
Secondo quanto riportato da Panorama, gli aggi applicati dai vari Comuni d’Italia saranno di gran lunga superiori rispetto a quelli della tanto odiata Equitalia.
Prato (con la Sori) e in alcune città della Sicilia (dove a farla da padrone è la Serit) l’aggio arriva al
10% che, dopo due mesi, grava esclusivamente sul contribuente.
Bologna, dove il servizio è stato affidato alla Engineering Tributi, l’aggio è pari al 9%. Con laTrentino Riscossioni, l’aggio grava tutto sul cittadino già dopo 30 giorni (anziché 60 come con l’Equitalia).
Insomma: non è tutto oro quello che luccica, ma certamente diventa oro ciò che toccano le società di riscossione….
[1] D.l. n. 70/2012, art. 7.
[2] D.lgs. 112/1999, art. 17.
[3] Così l’acuta osservazione di Pasquale Mirto su Il Sole 24 Ore.
Nessun commento:
Posta un commento