Equitalia non può chiedere un aggio [1] elevato se la sua attività si è limitata solo alla notifica della cartella esattoriale: il compenso richiesto al contribuente, infatti, va rapportato all’attività concretamente svolta dall’Ente di riscossione e non può, perciò, raggiungere importi privi di alcuna giustificazione.
Una sentenza che scrive una nuova pagina del diritto per l’Ente di riscossione, quella appena resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso [2].
Innanzitutto ricordiamo cos’è l’aggio. Si tratta di una somma (stabilita in misura percentuale) su ogni cartella esattoriale che va a finire ad Equitalia come compenso per sua attività di riscossione dei crediti.
Entro 60 giorni dalla notifica della cartella, l’aggio è a carico del debitore per il 4,65%, mentre il restante 4,35% è a carico dell’ente creditore (per es. l’Agenzia delle Entrate, l’Inps o qualunque altro ente che sia il titolare dell’imposta). Oltre i 60 giorni l’aggio è totalmente a carico del debitore nella misura del 9%. Questa percentuale si ridurrà di un punto, passando quindi all’8%, sui ruoli emessi dall’1 gennaio 2013, come previsto dal decreto Spending Review [3].
Nel condannare Equitalia, i giudici della Commissione di Treviso sono partiti da una premessa. L’aggio deve essere considerato non come una sanzione per il contribuente, ma come un “compenso”: compenso che va pagato ad Equitalia per l’attività da quest’ultima svolta per recuperare il credito e che va quindi parametrato a tale attività.
Se dunque l’attività è consistita solo nella spedizione di una busta con la cartella di pagamento, e dopo il contribuente ha pagato immediatamente la sanzione, senza quindi dar luogo ad ulteriori atti di esecuzione da parte dell’Ente di riscossione, l’aggio non può raggiungere una somma spropositata. Così, per es., su una cartella da 1.000.000 di euro, l’aggio corrisponderebbe a ben 46.500,00 euro: una cifra decisamente spropositata se rapportata alla semplice notifica di una cartella.
Dunque, secondo la sentenza in commento, l’aggio richiesto da Equitalia non si può trasformare in una “sanzione mascherata” a carico del contribuente. È assurdo che venga chiesto un pagamento così esoso anche in presenza di un adempimento spontaneo da parte del contribuente, senza che Equitalia abbia svolto ulteriori attività di riscossione.
Se così è, allora spetta al creditore spiegare e dimostrare quale sia l’attività svolta a fronte della quale viene richiesto un compenso, come avviene nel processo civile, «perché la semplice tabulazione astratta di un compenso non è sufficiente».
[1] L’aggio è la somma che Equitalia percepisce per la sua attività di riscossione dei crediti. [2]Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sent. n. 84 del 25.09.2012.
[3] D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.
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