giovedì 26 luglio 2012

Spiagge: diritti e doveri dei bagnanti


Le spiagge sono beni demaniali, ossia di proprietà dello Stato. Parte di esse vengono date in concessione a soggetti privati (i cosiddetti lidi), che possono chiedere un biglietto di ingressoper consentire l’uso di alcuni servizi (docce, servizi igienici, spogliatoi, servizio di salvataggio e pulizia dell’arenile).

L’affitto di sdraio, ombrelloni e cabine, il cui prezzo a volte è già compreso nel biglietto di ingresso, non è obbligatorio, ma facoltativo. Il bagnante può quindi, in perfetta autonomia, decidere di non usufruirne dopo aver pagato il biglietto di entrata.

Non è consentito l’accesso e la sosta agli animali, salvo nei casi in cui sia espressamente previsto.

È vietato giocare a pallone, con le racchette o, comunque, praticare attività ludiche che possano arrecare disturbo ai bagnanti, a meno che non ci siano aree allestite a tale scopo.

Spesso le ordinanze comunali vietano di accendere falò sulle spiagge. Prima di organizzare quindi tali raduni è sempre meglio accertarsene allo sportello del Comune.

È vietato praticare il nudismo, salvo che nelle aree riservate [1].

Se il bagnante vuole semplicemente accedere al mare non è obbligato a pagare il biglietto di ingresso dello stabilimento balneare. Non è, invece, consentito sostare sulla spiaggia in concessione, né sulla corrispondente battigia [2]. Questi spazi non possono essere occupati da persone o cose, in particolare da attrezzature da spiaggia, come ombrelloni e sedie sdraio, se non per il tempo necessario al transito.
In sintesi: sono permessi l’accesso e il passaggio, ma non è ammessa la sosta [3]. L’arbitrario divieto d’accesso o la richiesta di somme di denaro rappresentano un abuso e, pertanto, vanno segnalati alle autorità competenti.

Gli stabilimenti balneari devono essere intervallati da spiagge libere, senza che queste ultime siano relegate nelle aree meno suggestive e periferiche del litorale. È inoltre necessario che via sia proporzione tra le spiagge in concessione e gli arenili direttamente fruibili [4].
La pulizia delle spiagge libere è di competenze comunale.

I prezzi praticati dagli stabilimenti balneari devono essere conformi alla qualità e quantità dei servizi messi a disposizione della clientela.

I bagnanti che ravvisino una violazione dei loro diritti possono rivolgersi alla polizia municipale, ai carabinieri, alla capitaneria di porto.

[1] Lo ha ribadito la Cassazione in una recentissima sentenza, con la quale ha confermato l’ammenda di 1.200 euro disposta dal Giudice di Pace di Taormina (ME) nei confronti di un uomo trovato senza costume su una spiaggia pubblica. Nonostante l’evolversi del comune sentimento – sostiene la Cassazione – il nudo integrale, esibito su una spiaggia pubblica non naturista, provoca turbamento nella comunità.
[2] Con battigia si intende il lembo di sabbia di cinque metri compreso tra il mare e il punto di massima estensione dell’onda sulla spiaggia.
[3] Legge Finanziaria 2007, art. 1, comma 251.
[4]Legge Finanziaria 2007, art. 1, comma 254.





fonte: laleggepertutti.it

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