Si ricorda alla cittadinanza che in occasione di nevicate è fatto obbligo ai frontisti di vie, piazze e luoghi pubblici di:
- sgomberare dalla neve i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati o proprietà, liberando uno spazio adeguato per permettere il passaggio pedonale;
- raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
- rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o cospargerlo con opportuno materiale antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia. ecc...);
- non gettare liquidi o acqua, che potrebbero gelare su marciapiedi, passaggi pedonali o sede stradale;
- non sgomberare la neve dai tetti, dai balconi e terrazze gettandola sui pubblici passaggi (al fine di evitare danni a persone e cose).
I trasgressori saranno puniti nei termini di legge con la sanzione amministrativa compresa tra 25,00 e 100,00 euro in base alla gravità dell’infrazione.
SI RACCOMANDA
a tutta la cittadinanza, in caso di necessità e a seguito di copiose nevicate di rimuovere i veicoli in sosta che ostacolino le operazioni di sgombero della neve o lo svolgimento di lavori straordinari.
Ordinanza Dirigenziale n. 2 del 2.11.2010 in allegato
Ordinanza 2010/2011
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