martedì 30 novembre 2010

SGOMBERO NEVE

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Si ricorda alla cittadinanza che in occasione di nevicate è fatto obbligo ai frontisti di vie, piazze e luoghi pubblici di:
  • sgomberare dalla neve i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati o proprietà, liberando uno spazio adeguato per permettere il passaggio pedonale;
  • raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
  • rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o cospargerlo con opportuno materiale antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia. ecc...);
  • non gettare liquidi o acqua, che potrebbero gelare su marciapiedi, passaggi pedonali o sede stradale;
  • non sgomberare la neve dai tetti, dai balconi e terrazze gettandola sui pubblici passaggi (al fine di evitare danni a persone e cose).
I trasgressori saranno puniti nei termini di legge con la sanzione amministrativa compresa tra 25,00 e 100,00 euro in base alla gravità dell’infrazione.
SI RACCOMANDA
a tutta la cittadinanza, in caso di necessità e a seguito di copiose nevicate di rimuovere i veicoli in sosta che ostacolino le operazioni di sgombero della neve o lo svolgimento di lavori straordinari.
Ordinanza Dirigenziale n. 2 del 2.11.2010 in allegato


Ordinanza 2010/2011 

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