venerdì 12 aprile 2013

Come e quando far causa alla banca


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Siamo organizzati per seguire le controversie bancarie in tutta Italia.

IN QUALI CASI SI PUO' FAR CAUSA ALLA BANCA
Le cause che, in considerazione dei risultati, conviene senz'altro fare sono quelle relative a conti correnti in cui ci siano stati fidi non troppo modesti.
In questo tipo di cause ricalcoliamo il saldo in base ai corretti criteri, fin dall’apertura del conto corrente, e chiediamo che la banca sia condannata a restituire la differenza tra il saldo che essa pretende e il saldo calcolato da noi.
Differenza che corrisponde, secondo i nostri criteri, a circa il 10% annuale del fido (rispetto al 13,80% medio dei costi reali dei fidi negli ultimi dieci anni).
In ipotesi, se si è avuto un fido di 50.000 euro per 7 anni, emergerà presumibilmente dai nostri conti una differenza di 35.000 euro (5.000 euro annuali x 7 anni = 35.000).
Quando invece non ci sono fidi, o sono troppo modesti, o sono durati troppo poco, emergono differenze non abbastanza alte e, siccome gli accoglimenti possono anche essere, specie in primo grado, solo di una percentuale di quanto richiesto (ad esempio, su una richiesta di 10.000 euro il giudice di primo grado ne riconosce 3.000), non conviene fare causa perché, considerato il costo della consulenza tecnica di ufficio (è purtroppo sorta una tendenza dei giudici a liquidare parcelle elevate ai consulenti), i margini diventano troppo sottili.
Diverse sono poi le cause per i mutui, che sono più problematiche, e per le quali non si può garantire per il momento un buon risultato, salvo i casi in cui vi è usura.
COSA OCCORRE PER INIZIARE LA CAUSA
Per proporre la causa l’interessato deve fornire copia di tutta la documentazione del conto corrente, con particolare riferimento agli estratti conto, a partire dall'apertura del conto.
La causa può essere fatta entro dieci anni dalla chiusura del conto corrente e si può agire per il recupero di tutto, anche se il fido è durato ad esempio 30 anni, perché la prescrizione non decorre mentre il conto è aperto.
Se non si ha la documentazione la si può chiedere alla banca, che deve per legge rilasciarla entro tre mesi.
La banca però non è obbligata a dare documentazione più vecchia di dieci anni dal momento in cui la si chiede, per cui, se non si ha la documentazione relativa al periodo anteriore a dieci anni, per quel periodo non si possono fare i conteggi, a meno che non si riesca ad ottenere dal giudice l’ordine alla banca di esibirla.
Se la banca ha superato i tassi usurai, presentiamo denunzia per usura. In questo caso è sufficiente che il Pubblico Ministero rinvii a giudizio la banca per poter presentare una domanda al Prefetto come vittima dell’usura per poi chiedere la sospensione di un anno di vari termini, quali i termini dei pignoramenti, nonché di tre anni per gli adempimenti fiscali.
QUALI SONO I COSTI
Occorre pagare l’inserimento a video dei dati di cui agli estratti conto, che è di 5 centesimi (circa 100 vecchie lire) per ogni riga dell’estratto, oltre a una somma variabile da circa 37 a 1.466 euro (secondo il valore della causa) per l’iscrizione a ruolo.
APPROFONDIMENTI CIRCA IL MODO IN CUI SONO FORMULATE
LE CITAZIONI E LE OPPOSIZIONI AI DECRETI INGIUNTIVI
Le nostre citazioni – e le nostre opposizioni ai decreti ingiuntivi – sono basate su tre ordini di richieste.
Da un lato, in caso di usura, chiediamo che il Tribunale dichiari dovuta la restituzione del solo capitale o, in subordine, del solo capitale con il solo tasso legale.
Dall'altro, che vi sia o no usura, chiediamo la condanna della banca alla restituzione di quanto trattenuto per anatocismo, commissioni di massimo scoperto, accredito differito dei versamenti, tassi passivi ultra-legali o attivi sub-legali quando siano indeterminabili (lo sono in pratica sempre) ecc. Richieste queste le une o le altre delle quali vengono ormai di solito accolte, mentre è meno comune che un giudice le accolga tutte.
Inoltre, in tutte le cause, formuliamo anche la richiesta, che non viene per il momento accolta, ma che contiamo lo sarà nel tempo dei gradi di giudizio, che il Tribunale, accertato il signoraggio primario e secondario (vedi da marra.it), dichiari che nulla è dovuto dal correntista alla banca, perché le somme che egli eventualmente deve, le deve, non alla banca, ma allo Stato, ove e quando lo Stato ne faccia richiesta.
Tendiamo poi a non prendere cause già iniziate da altri avvocati, o nelle quali tutto è già accaduto, magari da tempo, perché è troppo difficile intervenirvi. Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
RiformiamoLeBanche&LeTasse
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