sabato 22 ottobre 2016

Referendum Costituzionale

Risultati immagini per vota no vignettaNELLO SPECIFICO DEL REFERENDUM (se viene approvato, votando sì)
Art. 31.
(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione).
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne
l'uniformità sul territorio nazionale;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse
nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».
QUINDI, SE NON HO INTERPRETATO MALE...
Se approviamo la riforma voluta da Renzi col nostro sì accettiamo di dipendere dalle leggi della UE (vedi le prime righe) E non solo. IO SO PER COSA VOTARE....Voi fate quello che volete...

mercoledì 12 ottobre 2016

Nessuno promette tanto come quello che non manterrà.


Manovra da 24 mila miliardi in arrivo,dicono che mancano 8,4 miliardi di cui 2 recuperati da tagli alle spese,curioso di sapere dove li prenda sperò no dalla sanità,dalla scuola o dalla sicurezza!!!

Tutto questo per evitare l'innalzamento dell'IVA che comporterebbe un aumento generale del costo della vita.

Mancano all'appello allora 6,4 miliardi di lire dove li troveranno,sarà ma a sentire questa frase mi è venuto naturale toccarmi il portafogli per vedere se era ancora li …

Nel frattempo il governo mette in preventivo altri 3,5 miliardi per fronteggiare il flusso dei migranti ed altri 3 per il sisma. Ma non solo per la ricostruzione delle case e delle infrastrutture distrutte o danneggiate.

Dunque non sarebbe meglio investire tutti i 6,5 miliardi per il sisma oppure cercare solo i 3 miliardi di euro che andrebbero ad aiutare i terremotati?

Facendo cosi mancherebbero solo 3,5 miliardi che si troverebbero subito con una tassa donata volontariamente e no dai vari consiglieri regionali,senatori e deputati compreso quelli che non lo sono più ma prendono una pensione che va dalla pensione d'oro e di platino?

Forse è troppo semplice come risoluzione e non ci arrivano o forse quei 3,5 miliardi servono alle cooperative ed associazioni amici degli amici?

Nel frattempo Renzi gira per il referendum costituzionale promettendo 14esime per i pensionati alla minima ed altri benefici che non si sa come onorerà ma come si sa da buon marinaio promette tanto alla fine se non accadrà quello che promette c'è sempre un gufo a cui dare la colpa

L'ANZIANO GINO V

lunedì 10 ottobre 2016

Metodo Stamina, sospesa la sperimentazione


“Questa è una conferenza che non avrei mai voluto fare; mi sarebbe piaciuto molto che questa vicenda avesse avuto un epilogo diverso, ma il metodo Stamina non ha i requisiti per la sperimentazione”.
Con queste parole il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin apre la conferenza stampa del 10 ottobre 2013 e comunica la presa d’atto che blocca la sperimentazione delle cellule staminali mesenchimali, a seguito dei pareri del Comitato scientifico e dell’avvocatura di Stato.
“Spero che ci sia rispetto del rigore e della serietà con i quali tante persone hanno lavorato sulla possibilità di queste sperimentazioni senza alcun pregiudizio” – prosegue il Ministro – “Ringrazio il Parlamento per l’attenzione che ha posto su questa vicenda, in primo luogo umana, ma dobbiamo avere rispetto del metodo scientifico, che si pone sempre a tutela della salute delle persone”.
fonte